Statuto della Delegazione Storica di Pisa

COSTITUZIONE - SEDE - DURATA - SCOPI
Art. 1 - Costituzione e sede

E` costituta l’ASSOCIAZIONE CULTURALE “DELEGAZIONE F.I.S.A.R. PISA”, in sigla F.I.S.A.R. DELEGAZIONE STORICA DI PISA E LITORALE - con sede nel Comune di PISA; essa è regolata a norma del Titolo I Cap. III, art. 36 e segg. del codice civile, dalle disposizioni della normativa tributaria in tema di enti non commerciali, nonché del presente Statuto. Il trasferimento di sede nell’ambito del Comune di PISA non costituisce modifica statutaria.

Art. 2 - Carattere dell'Associazione

L’Associazione è apartitica e apolitica, e senza scopo di lucro, riconosce in toto lo statuto della F.I.S.A.R. - Federazione Italiana Sommelier Albergatori Ristoratori, Associazione riconosciuta – D.P. Pisa n. 1070/01 Sett. I del 9 maggio 2001- e si conforma ad esso ed ai suoi regolamenti.

Art. 3 - Durata dell'Associazione

la durata dell'Associazione è illimitata.

Art. 4 - Scopi dell’Associazione
  1. L’Associazione ha finalità di promozione culturale, opera senza alcuna finalità di lucro ed ha lo scopo, ai fini del raggiungimento di finalità di pubblica utilità, di promuovere e diffondere la cultura enologica attraverso la promozione di attività di qualificazione professionale della figura del Sommelier nell'ambito della gastronomia tradizionale e del turismo enogastronomico, attraverso attività di carattere culturale, didattico, editoriale e formativo.
  2. Nello specifico l’Associazione intende perseguire i seguenti obiettivi:
    1. divulgare la cultura enogastronomica attraverso corsi di formazione, manifestazioni, incontri e convegni;
    2. promuovere e organizzare seminari, convegni, incontri, dibattiti su tematiche di interesse culturale legate al mondo dell'enogastronomia nonché assumere tutte quelle iniziative idonee a favorire l'incontro tra la F.I.S.A.R. e gli enti locali e le istituzioni culturali del territorio per il raggiungimento dello scopo;
    3. promuovere e curare la pubblicazione di opere editoriali finalizzate alla divulgazione ed informazione della cultura enogastronomica in genere;
    4. promuovere iniziative di raccolta fondi comunque finalizzate al perseguimento degli obiettivi dell’Associazione.
  3. L’Associazione può, inoltre, promuovere ogni altra iniziativa che sia ritenuta utile in vista del migliore e più efficace perseguimento dei propri fini istituzionali.
Art. 5 - Attività strumentali, accessorie e connesse
  1. Per il perseguimento dei propri fini l’Associazione potrà svolgere attività commerciali marginali sempre in conformità agli scopi istituzionali, operando secondo criteri di economicità ed efficienza, idonei ad una mera remunerazione dei fattori produttivi, e nel rispetto del vincolo di bilancio.
  2. Potrà altresì, esercitare ogni attività funzionale o semplicemente connessa agli scopi indicati, sempre avendo per fine la valorizzazione, la promozione e lo sviluppo della Cultura del Vino e dell'enogastronomia nonché le esigenze educative e di servizio sociale.
  3. L’ Associazione, tra l'altro, potrà:
    1. stipulare ogni opportuno atto o contratto, anche per il finanziamento delle operazioni deliberate, tra cui, senza esclusione di altri, l'assunzione di mutui, a breve o a lungo termine, l'acquisto, in proprietà od in diritto di superficie o di uso, di immobili, la stipula di convenzioni di qualsiasi genere anche trascrivibili nei pubblici registri, con enti pubblici o privati, che siano considerate utili ed idonee al raggiungimento degli scopi dell’Associazione;
    2. stipulare convenzioni o contratti per l'affidamento in gestione di attività rientranti nei propri scopi istituzionali;
    3. svolgere corsi professionali, seminari, eventi, convegni, interventi, laboratori, manifestazioni espositive e fieristiche nonché pubblicazione di opere editoriali finalizzate alla divulgazione ed informazione della cultura enogastronomica in genere; d) svolgere, in via accessoria e comunque strumentali al perseguimento dei fini istituzionali, prestazioni di servizi e di cessione di beni anche per conto terzi;
    4. svolgere, in via accessoria e comunque strumentali al perseguimento dei fini istituzionali, prestazioni di servizi e di cessione di beni anche per conto terzi;
    5. realizzare ogni altra iniziativa ritenuta idonea - al pari di quelle sopra indicate a titolo meramente esemplificativo e non vincolante - per il conseguimento delle finalità dell’Associazione o per l'incremento del Suo patrimonio.
SOCI
Art. 6 - Requisiti dei soci
L’associazione è composta da tutti coloro che aderiscono alla F.I.S.A.R. e che scelgono di iscriversi presso l’associazione stessa. Possono essere soci dell’Associazione coloro che alla data di richiesta di adesione abbiano compiuto il 18° anno di età. Possono essere ammessi come soci coloro i quali abbiano compiuto il 16° anno di età, previo consenso scritto da parte dei genitori ovvero di chi ne esercita la patria potestà. I soci avranno diritto a prendere parte alle attività dell’associazione e ad utilizzarne le strutture, nel rispetto del presente statuto e di specifiche disposizioni che il Consiglio di delegazione potrà impartire per singoli ambiti o eventi.
Art. 7 - Ammissione dei soci
  1. L’ammissione dei soci avviene previa domanda scritta deve essere corredata dalla dichiarazione di conoscenza ed accettazione delle norme statutarie e regolamentari sia della FISAR sia della Delegazione. La qualifica di socio si ottiene con il pagamento della quota associativa.
  2. La domanda di ammissione deve essere trasmessa dalla Segreteria di Delegazione alla Segreteria Nazionale entro 15 giorni dalla data di ricevimento del pagamento e si intende accettata qualora il Consiglio Nazionale, con apposita delibera, non la respinga con motivato diniego entro novanta giorni dal deposito della stessa presso la Segreteria Nazionale.
Art. 8 - Doveri dei soci
  1. L’appartenenza alla FISAR ha carattere libero ma impegna gli aderenti al rispetto delle risoluzioni prese dai suoi organi rappresentativi, secondo le competenze statuarie e secondo quanto disposto dal regolamento della Delegazione.
  2. Tutte le comunicazioni nei confronti dei soci verranno inviate dalla Delegazione ai recapiti che il socio stesso avrà indicato nella domanda di iscrizione (indirizzo, recapito fax e posta elettronica). I soci sono tenuti da dare tempestiva comunicazione al segretario della Delegazione in caso di variazione di recapiti già indicati.
Art. 9 - Perdita della qualità di socio
  1. La qualità di socio può venire meno per i seguenti motivi:
    1. per recesso, da comunicarsi per iscritto;
    2. per accertata morosità nel pagamento della quota associativa;
    3. per decesso del socio;
    4. per esclusione, deliberata dalla FISAR su proposta del Consiglio di Delegazione dell’associazione per le seguenti cause:
      • per aver attuato comportamenti contrari agli scopi dell’associazione;
      • per aver contravvenuto alle norme ed obblighi del presente statuto, del regolamento o per altri motivi che comportino indegnità;
  2. L’ esclusione assume efficacia dalla data della notifica al socio della delibera adottata dal Consiglio Nazionale.
Art. 10 - Organi della Delegazione
Gli Organi della Delegazione sono:
  1. l’Assemblea di Delegazione;
  2. il Consiglio di Delegazione;
  3. il Delegato;
  4. il Segretario;
  5. il Tesoriere
  6. l’Organo di revisione, qualora nominato secondo le norme statutarie vigenti.
Tutte le cariche elettive sono gratuite. Ai soci compete solo il rimborso delle spese relative all’adempimento del mandato ricevuto regolarmente documentate.
ASSEMBLEA DI DELEGAZIONE
Art. 11 – Partecipazione all’assemblea
  1. L’Assemblea è l’organo sovrano della Delegazione.
  2. Hanno diritto di partecipare all’assemblea sia ordinaria che straordinaria tutti i soci in regola con il pagamento della quota sociale alla data di 15 giorni antecedenti la data di convocazione. I soci minorenni, non emancipati, saranno sostituiti da chi ne esercita la patria potestà.
  3. L’assemblea deve essere convocata in sede ordinaria almeno una volta all’anno entro il 30 aprile, ovvero entro il 30 giugno qualora lo richiedano particolari motivi, per l’approvazione del rendiconto consuntivo e per la presentazione del conto preventivo dell’anno in corso.
  4. L’assemblea può inoltre essere convocata tanto in sede ordinaria, che straordinaria, per decisione del Consiglio di Delegazione ovvero su richiesta, indirizzata al Delegato, di almeno un terzo dei soci.
Art. 12 - Convocazione dell’assemblea
  1. L’Assemblea di Delegazione è convocata dal Delegato o dal Commissario fiduciario della F.I.S.A.R., qualora nominato, mediante avviso di convocazione che deve contenere data, luogo ed ora della convocazione e ordine del giorno della stessa.
  2. La convocazione dell’Assemblea, può avvenire con qualsiasi mezzo che possa comprovare l’avvenuto ricevimento dell’avviso di convocazione (lettera raccomandata, raccomandata a mano, telegramma, fax, posta elettronica PEC). L’avviso di convocazione può altresì essere affisso presso la sede legale, e contestualmente pubblicato sul sito internet, se esistente, della Delegazione stessa, almeno 15 giorni prima della data stabilita per l’adunanza.
  3. Nel caso in cui la Delegazione pubblichi un bollettino periodico di informazione, anche in forma telematica, la convocazione potrà essere effettuata sul bollettino stesso, purché lo stesso sia destinato a tutti i soci.
Art. 13 - Costituzione e deliberazioni dell’assemblea ordinaria
  1. L’assemblea in sede ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza, in proprio o per delega, di almeno la metà più uno dei soci. In seconda convocazione essa è validamente costituta qualunque sia il numero dei soci intervenuti.
  2. Sia l’assemblea ordinaria che quella straordinaria, - salvo quanto previsto per questa al successivo punto 14.2) lett. a) e b) - deliberano con la maggioranza semplice dei soci e, in seconda convocazione, con la maggioranza semplice dei presenti.
  3. L’Assemblea ordinaria delibera in merito a:
    1. approvazione del bilancio consuntivo e sulle relazioni al bilancio del Consiglio di Delegazione;
    2. elezione dei membri del Consiglio di Delegazione;
    3. elezione dei componenti del Collegio di revisione;
    4. su ogni altro argomento sottoposto alla sua approvazione dal Consiglio di Delegazione;
Art. 14 - Costituzione e deliberazioni dell’assemblea straordinaria
  1. L’assemblea straordinaria, è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza, in proprio o per delega, di almeno due terzi dei soci. In seconda convocazione essa è validamente costituta qualunque sia il numero dei soci intervenuti.
  2. L’Assemblea straordinaria delibera in merito:
    1. allo scioglimento dell’Associazione; per questo tipo di delibera è richiesto il voto favorevole dei 3/4 dei soci presenti sia in prima che seconda convocazione;
    2. alle proposte di modifica dello statuto; per questo tipo di delibera è richiesto in prima convocazione il voto favorevole della metà più uno dei soci, in seconda convocazione il voto favorevole della metà più uno dei presenti;
    3. ad ogni altro argomento sottoposto alla sua approvazione dal Consiglio di Delegazione con la maggioranza di cui al precedente punto.
Art. 15 - Svolgimento dell’assemblea
  1. L’assemblea adotta le proprie delibere normalmente con voto palese per alzata di mano. Su decisione del Presidente dell’Assemblea e per argomenti di particolare importanza, ed in ogni caso quando la votazione è relativa a singole persone, deve essere adottato il metodo del voto a scrutinio segreto; in tale ipotesi il Presidente dell’assemblea, scegliere due scrutatori fra i presenti.
  2. Ogni partecipante all’assemblea può rappresentare, purché munito di delega scritta, non più di altri due soci.
  3. L’assemblea è presieduta dal Delegato o, in caso di sua assenza, da una persona designata dall’assemblea.
  4. I verbali delle riunioni dell’assemblea sono redatti da un segretario nominato dal Delegato tra i presenti.
  5. Il Delegato ha inoltre la facoltà, quando lo ritenga opportuno, di incaricare un notaio della redazione del verbale dell’assemblea, fungendo questi da segretario.
  6. Le deliberazioni prese in conformità allo statuto obbligano tutti i soci anche se assenti, dissidenti o astenuti dal voto.
  7. Il Delegato deve inviare copia del Verbale di Assemblea, completo di tutti gli eventuali allegati, alla Segreteria Nazionale entro 30 giorni dalla data di svolgimento della stessa.
CONSIGLIO DI DELEGAZIONE
Art. 16 - Composizione del Consiglio di Delegazione e durata in carica
  1. Il Consiglio di Delegazione è formato da 5 a 9 membri eletti tra i soci in regola con la quota di pagamento ed iscritti da almeno tre mesi al libro soci, e viene eletto dall’Assemblea di Delegazione secondo le modalità previste nel regolamento di gestione della delegazione
  2. Il Consiglio di Delegazione dura in carica quattro anni, con inizio mandato dal 1° gennaio dell’anno successivo all’elezione.
  3. Le elezioni per il rinnovo del Consiglio di Delegazione devono tenersi tra il 1° novembre ed il 31 dicembre dell’anno di scadenza. Al termine del mandato tutti i componenti del consiglio di delegazione possono essere rieletti.
  4. In caso dimissioni, decesso, decadenza od altro impedimento di uno o più dei consiglieri in carica, il Consiglio di Delegazione procede alla cooptazione per l’integrazione del Consiglio stesso. Le modalità di cooptazione sono disciplinate nel regolamento di gestione della delegazione di cui al successivo art. 28, che dovrà tener conto dell’elettorato attivo specifico.
  5. Nel caso in cui il numero di Consiglieri vacanti sia superiore alla metà, i Consiglieri in carica devono senza indugio convocare l’assemblea per procedere a nuova nomina del Consiglio di Delegazione.
Art. 17 – Compiti del Consiglio di Delegazione
  1. Il Consiglio di Delegazione è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria della Delegazione e, in particolare, ha il compito di:
    1. Eleggere al proprio interno, a scrutinio segreto, il Delegato, il Segretario ed il Tesoriere.
    2. deliberare sulle questioni riguardanti l’attività della delegazione per l’attuazione delle sue finalità e secondo le direttive dell’assemblea, assumendo tutte le iniziative del caso;
    3. predisporre il bilancio preventivo da sottoporre all’assemblea per l’approvazione;
    4. predisporre il bilancio consuntivo da presentare poi all’assemblea;
    5. deliberare su ogni altro oggetto sottoposto al suo esame dal Delegato;
    6. proporre alla FISAR l’accettazione delle domande di ammissione dei nuovi soci;
    7. deliberare sulla proposta da sottoporre al Consiglio Nazionale in merito a provvedimenti disciplinari a carico dei soci;
  2. Il Consiglio di Delegazione, nell’esercizio delle sue funzioni, può avvalersi della collaborazione di commissioni consultive o di studio, nominate dal Consiglio stesso, composte da soci e/o non soci. Le modalità di funzionamento di tali commissioni saranno stabilite nella delibera di nomina.
  3. Il Consiglio di Delegazione delibera a maggioranza semplice, per alzata di mano, in base al numero dei presenti, In caso di parità di voti prevale il voto del Delegato.
  4. Nell’ipotesi di deliberazione relativa a singole persone, ovvero quando richiesto almeno 3 componenti del Consiglio di Delegazione, dovrà adottarsi lo scrutinio segreto. In tal caso il segretario svolgerà funzioni di scrutatore, affiancato dal consigliere più giovane di età. Con lo scrutinio segreto in caso di parità di voti le deliberazioni s’intendono respinte.
Art. 18 - Riunioni del Consiglio di Delegazione.
  1. Il Consiglio di Delegazione si riunisce, sempre in unica convocazione, almeno una volta a trimestre e comunque ogni qualvolta il Delegato lo ritenga necessario o quando lo richiedono almeno un terzo dei componenti. Le riunioni del consiglio possono tenersi anche a mezzo di supporti elettronici (call/videoconferenza) purché almeno due consiglieri siano presenti nello stesso luogo.
  2. Le riunioni del Consiglio di Delegazione devono essere convocate con avviso inviato almeno tre giorni prima della riunione, anche via fax o posta elettronica. In caso di presenza di tutti i suoi membri, e dell’organo di revisione se nominato, il Consiglio si ritiene comunque validamente convocato.
  3. Le riunioni del Consiglio sono valide con la presenza della maggioranza dei suoi componenti e sono presiedute dal Delegato o, in sua assenza, da un consigliere designato dai presenti.
DELEGATO, SEGRETARIO DI DELEGAZIONE E TESORIERE
Art. 19 - Il Delegato
  1. Il Delegato è eletto dal Consiglio di Delegazione tra i suoi membri. Egli dura in carica per la durata del Consiglio di Delegazione che lo ha eletto. Egli ha la rappresentanza legale dell’Associazione di fronte ai terzi ed in giudizio, la dirige, ne convoca e presiede il Consiglio di Delegazione, e vigila sull'andamento generale della Delegazione. Il Delegato ha la responsabilità generale della conduzione e del buon andamento degli affari sociali, sovrintende in particolare all’attuazione delle deliberazioni dell’assemblea e del Consiglio di Delegazione.
  2. Il Delegato assume nel caso di urgenza i provvedimenti, indifferibili ed indispensabili al corretto funzionamento della Delegazione, di competenza del Consiglio di Delegazione, sottoponendo allo stesso la loro ratifica nella prima seduta utile.
  3. Il Delegato sentito il Consiglio di delegazione nomina, scegliendolo tra gli associati di provata competenza, un responsabile dei sommelier della delegazione, il quale avrà il compito di coordinare le attività di servizio e di aggiornamento professionale dei sommelier facenti parte della delegazione stessa.
  4. Il Delegato può ricoprire questa carica al massimo per tre mandati consecutivi, salvo deroga motivata dal Consiglio Nazionale.
Art. 20 – Il Segretario di Delegazione
Il Segretario di Delegazione è eletto dal Consiglio di Delegazione tra i suoi membri. Egli dura in carica per la durata del Consiglio di Delegazione che lo ha eletto. Egli ha il compito di svolgere tutte quante le operazioni di Segreteria di competenza della delegazione, di verbalizzare le riunioni del Consiglio di Delegazione, di sostituire il Delegato in caso di sua assenza od indisponibilità, di mantenere i contatti con la Segreteria nazionale.
Art. 21 – Il Tesoriere
Il Tesoriere è eletto dal Consiglio di Delegazione tra i suoi membri. Egli dura in carica per la durata del Consiglio di Delegazione che lo ha eletto. Egli ha il compito di provvedere ogni anno alla formazione del bilancio preventivo e del bilancio consuntivo ed alla loro presentazione al Consiglio di Delegazione, di verificare la regolarità e la congruità delle spese, di controllare gli eventuali sfondamenti di spesa e proporne o meno la sanatoria al Consiglio di Delegazione, di tenere i rapporti contabili con gli istituti di credito, di presenziare alle visite dell’Organo di revisione.
Art. 22 – L’Organo di Revisione
  1. L’organo di revisione, composto da uno o tre soci eletti dall’Assemblea di delegazione, è obbligatorio qualora per due annualità consecutive la delegazione superi i 300 associati, dura in carica quattro anni, dalla data di approvazione del rendiconto. I suoi componenti sono rieleggibili.
  2. L’organo di revisione verifica, almeno trimestralmente, la regolare tenuta delle scritture contabili e lo stato di cassa dell’Associazione, verifica altresì il bilancio consuntivo, predisposto dal Consiglio di Delegazione, ed esprime il parere su quello preventivo redigendo una relazione da presentare all’assemblea dei soci.
Art. 23 – Collegio dei probiviri
Le funzioni del Collegio dei probiviri sono svolte del Collegio dei Probiviri della F.I.S.A.R.
Art. 24 – Incompatibilità
  1. Le cariche di Delegato, Segretario e Tesoriere sono incompatibili tra loro e con tutte le altre cariche attribuite nella delegazione.
  2. La carica di revisore è incompatibile con tutte le altre cariche.
FINANZE E PATRIMONIO
Art. 25 - Entrate dell’Associazione
Le entrate dell’Associazione sono costituite:
  1. dalle quote sociali e dai versamenti volontari degli associati;
  2. dai contributi di pubbliche amministrazioni, enti locali, istituti di credito ed altri enti;
  3. dalle sovvenzioni, donazioni o lasciti di terzi o di associati;
  4. dai proventi derivanti dall’attività istituzionale svolta nei confronti degli associati;
  5. dai proventi derivanti da eventuali attività commerciali marginali, realizzate esclusivamente nel perseguimento dello scopo associativo.
NORME FINALI E GENERALI
Art. 26 - Esercizi sociali
L’esercizio sociale inizia il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno. Entro 90 giorni dalla fine di ogni esercizio il Consiglio di Delegazione redigerà il rendiconto consuntivo, nonché quello preventivo per l’esercizio successivo, da sottoporre all’approvazione dell’assemblea di delegazione.
Art. 27 - Scioglimento e liquidazione

In caso di scioglimento l’assemblea straordinaria designa uno o più liquidatori  determinandone i poteri. Il netto risultante dalla liquidazione sarà devoluto alla F.I.S.A.R., sentito l’organismo di controllo di cui all’art. 3 comma 190 L 23/12/1996 nr. 662, salvo diversa destinazione imposta per legge

Art. 28 - Regolamento di gestione della delegazione

Particolari norme di funzionamento e di esecuzione del presente statuto potranno essere disposte con regolamento di gestione da elaborarsi a cura del Consiglio di Delegazione sulla base del regolamento di gestione delle delegazioni proposto dal Consiglio Nazionale e ratificato dall’Assemblea Nazionale, da approvarsi dall’assemblea ordinaria dei soci della delegazione.

Art. 29 - Disposizioni transitorie e finali

Al fine di allineare la durata del mandato del Consiglio di Delegazione con il mandato del Consiglio Nazionale, che scade il 31.12.2022, il mandato del Consiglio di Delegazione che risulta in carica alla data di adozione del presente statuto, è prorogato fino alla data del 31.12.2022.
Per tutto quanto non è previsto dal presente Statuto si fa rinvio alle norme contenute nello Statuto e nei Regolamenti di attuazione dello Statuto della F.I.S.A.R. Federazione Italiana Sommelier Albergatori e Ristoratori, nonché alle norme di legge vigenti in materia nell’ordinamento giuridico italiano.